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Su Italia Oggi, nella pagina a cura di Matteo Barbero è stato pubblicato un approfondimento utile per gli Enti Locali dedicato all’ottavo decreto correttivo dell’armonizzazione contabile dlgs 118/2011.

Per le opere maggiori, gli enti locali dovranno obbligatoriamente programmare e progettare, è questa una delle novità più importanti. Le modifiche all’allegato 4/2 principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria, in particolare, mirano a rendere più semplice il raccordo fra le norme contabili e quelle sugli appalti di lavori pubblici, introducendo numerose novità, soprattutto per quanto concerne l’impatto contabile della progettazione e della realizzazione delle opere.

Viene disciplinata la registrazione del livello minimo di progettazione richiesto per l’inserimento di un intervento nel programma triennale e nell’elenco annuale. Si tratta, quindi, di opere di taglio pari o superiore a 100 mila euro: in tali casi, le spese di progettazione devono essere registrate a bilancio prima dello stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce. Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell’ente (e segnatamente il Dup) individuino in modo specifico l’investimento a cui la spesa di progettazione è destinata e la relativa copertura finanziaria.
In ogni caso, la progettazione esterna deve essere spesata al titolo II, mentre quella interna a Titolo I o al Titolo II a seconda della natura economica della spesa: ad esempio, gli stipendi al personale sono classificati tra le spese di personale (Titolo I), mentre l’ acquisto di macchinari necessari è classificato tra gli «impianti e macchinari» (Titolo II).

A seguito della validazione del livello di progettazione minima previsto dall’art. 21 del nuovo Codice degli Appalti, gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e le relative spese sono stanziate nel Titolo II del bilancio di previsione nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata. In particolare, nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili nel medesimo esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli stanziamenti di entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilità. Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili anticipatamente rispetto all’ esigibilità delle spese correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il fondo pluriennale vincolato di spesa.

Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell’avvio del procedimento di spesa, e sono via via impegnati a seguito della stipula dei contratti concernenti le fasi di progettazione successive al minimo o la realizzazione dell’intervento.

Anche gli impegni sono imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata. Non rileva più, quindi, il momento dell’aggiudicazione dei lavori (tranne che nei casi di esecuzione anticipata), ma quella della stipula dei diversi contratti.

Per gli interventi di valore stimato inferiore a 100 mila euro, invece, la spesa può essere stanziata in bilancio senza dover attendere l’inserimento degli interventi nel programma triennale dei lavori pubblici.
La spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo richiesto per l’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici è registrata nel titolo secondo della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna.