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Importanti novità per l’endemica carenza di segretari comunali e provinciali con, ad oggi, ben 2.385 sedi vacanti di cui 1.670 solo nei piccoli comuni. Le commissioni Affari Costituzionali, Bilancio e Tesoro della Camera dei deputati, infatti, hanno approvato l’emendamento al decreto-legge Milleproroghe che recepisce le proposte su cui da mesi si discute ed è al lavoro il Ministero dell’Interno.

Fra le novità più interessanti, una maggiore velocità nei concorsi, che consentiranno di mettere subito in organico i vincitori dell’iter selettivo. Le selezioni dureranno sei mesi e saranno seguite da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni accreditati. Dopo la nomina, i segretari neoassunti saranno soggetti all’obbligo di formazione suppletiva per 120 ore annuali, pena la cancellazione dall’Albo Nazionale.

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Il Viminale organizzerà una sessione aggiuntiva del COA 6 (sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell’albo di cui all’art. 98 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). A tale sessione parteciperanno i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità previsto dal bando. Nei comuni sotto i 5 mila abitanti, in cui le sedi di segreteria siano vacanti, siano andati deserti i bandi pubblici per la nomina dei segretari e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, le funzioni attribuite al vicesegretario potranno essere svolte (su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Viminale e per non più di 12 mesi), da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per partecipare al concorso.

Infine, sono state inserite altre due indicazioni dell’ultim’ora. In primis, le funzioni di vicesegretario potranno essere attribuite a un dipendente solo previo assenso dell’ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. L’altra, invece, riguarda l’estensione della chance anche alle convenzioni tra comuni che abbiano complessivamente una popolazione fino a 10 mila abitanti, nei quali sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata. L’emendamento chiarisce che la classe di segreteria delle convenzioni sarà determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.