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Chiarimento all’Ordinanza n. 83 del 22 ottobre 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di esercizi commerciali e limitazioni alla mobilità” e in particolare alle disposizioni di cui al punto 1, lett. a), a mente della quale: “è fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30”.

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chiarimento-n-40-del-23-ottobre-2020-all-ordinanza-n-83-2020