Chiarimento all’Ordinanza n. 61 dell’8 luglio 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree dei terminal del trasporto pubblico nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasportoRichiamo alle disposizioni vigenti in tema di controlli e misure di prevenzione per ingressi nel territorio nazionale e regionale da altri Stati.- Disposizioni per l’utilizzo in sicurezza e i controlli degli spazi e specchi d’acqua non oggetto di concessione.- Conferma delle attuali limitazioni in ordine al carico dei passeggeri sui mezzi di trasporto su gomma e ferro.).
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chiarimento-n-28-ordinanza-61