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Esonero contributivo per aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale. Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Chiarimenti in ordine alla possibilità di autorizzare l’esonero ai datori di lavoro che richiedono trattamenti di integrazione salariale a valere sui Fondi di solidarietà alternativi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

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Messaggio numero 1956 del 17-05-2021