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Con risoluzione numero 5/E del 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo per consentire il versamento, tramite modelli F24 e F24EP (F24 “enti pubblici”), del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), fino al 2020 ricompreso nel versamento della tassa sui rifiuti (TARI).

A partire dal 2021, pertanto, la TARI e il TEFA, istituito dall’art. 19, D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni, nel caso di pagamento tramite modello F24, dovranno essere indicati distintamente, sempre nell’ambito dello stesso modello.

Con l’art. 2, comma 3, del decreto 1° luglio 2020, difatti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.

I codici tributo introdotti per il TEFA sono “Tefa”, “Tefn” e “Tefz”, rispettivamente per il pagamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni. Questi codici saranno utilizzati anche per il versamento di quanto dovuto a seguito dell’attività di controllo.

Si ricorda che il pagamento della TARI, nel cui importo era finora ricompresa anche la quota dovuta per il TEFA, avviene nella generalità dei casi sulla base di modelli precompilati dai Comuni o dagli altri soggetti preposti alla gestione del tributo. Pertanto, l’introduzione dei nuovi codici tributo nel modello F24 non comporta aggravi di adempimenti per il contribuente, che riceverà modelli di pagamento già adeguati alla nuova disposizione.