Condividi

Com’è noto, tra gli ultimi mesi del 2017 ed i primi del 2018, ovvero, nella fase conclusiva della XVII legislatura, tre regioni italiane, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, hanno avviato le fasi di consultazione del territorio e, successivamente, i negoziati con il Governo per arrivare a un’intesa sull’attribuzione di autonomia regionale differenziata.

Tale istituto, è stato introdotto in Italia con la cosiddetta Riforma del Titolo V del 2001 e prevede all’articolo 116 che la legge ordinaria possa attribuire alle regioni “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” sulla base di un’intesa fra lo Stato e la regione interessata.

Per quanto non fosse balzata all’onore delle cronache prima dell’ottobre 2017 e dell’attività referendaria da parte delle Regioni Veneto e Lombardia, l’idea di un’autonomia regionale si è rivelata di particolare interesse, oltre che per le tre succitate, anche per altre 10 regioni italiane.

Nello specifico, Campania, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria hanno già conferito al Presidente l’incarico di chiedere al Governo l’avvio delle trattative per ottenere forme e condizioni particolari di autonomia, le restati 3: Basilicata, Calabria e Puglia non hanno ancora approvato formalmente un mandato, ma hanno avviato alcune iniziative preliminari.

In buona sostanza, sono soltanto l’Abruzzo ed il Molise che, per ora, non sembrano essere interessate ad alcun tipo di autonomia regionale.

Questi sono i numeri scaturiti da Verso un regionalismo differenziato: le Regioni che non hanno sottoscritto accordi preliminari con il Governo”, dossier del Senato della Repubblica, diffuso nei giorni scorsi. 

Iniziative e step legislativi da perseguire per ottenere l’Autonomia Regionale

Per le Regioni a statuto ordinario che intendono ottenere l’autonomia l’iter procedurale è il seguente:

  • fase preliminare d’Iniziativa: la regione interessata è l’unico soggetto titolato ad avviare il procedimento per il regionalismo differenziato. L’organo competente ad avviare il procedimento è stabilito autonomamente dalla regione stessa. L’avvio del procedimento può eventualmente essere preceduto (e così è stato per le regioni Lombardia e Veneto) da un referendum consultivo per acquisire l’orientamento dei cittadini.

L’iniziativa dev’essere poi avanzata al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali

  • Consultazione degli enti locali: non c’è alcuna norma specifica su quali debbano essere gli enti locali da coinvolgere. Nel silenzio della norma, un ruolo chiave dovrebbe essere svolto dal Consiglio delle autonomie locali-CAL (almeno là dove istituito), ma nulla sembra impedire alla regione di consultare singolarmente gli enti locali o le rispettive associazioni di rappresentanza a livello regionale come l’ANCI. Il parere non è vincolante, sempre che la regione, nell’ambito della propria autonomia, non ritenga di disporre diversamente.
  • La fase successiva è d’intesa fra lo Stato e la Regione: nel silenzio della Costituzione, ai fini dell’intesa di cui all’articolo 116 terzo comma della Costituzione, è obbligo del Governo attivarsi sulle iniziative delle regioni nel termine di 60 giorni dal loro ricevimento. Si tratta peraltro di un termine cui va riconosciuto carattere ordinatorio.

Il disegno di legge non può prescindere dai contenuti dell’intesa ed i contenuti dell’intesa (almeno secondo quanto stabilito con la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna), non sono emendabili.

Secondo quanto indicato nel dossier del Senato, però, la dottrina concorda sul fatto che il disegno di legge potrebbe prevedere l’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia a termine, consentendo di valutare, dopo un determinato periodo di tempo, l’efficacia effettiva delle disposizioni legislative assunte.

  • La fase finale è l’approvazione della legge a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Si tratta, pertanto, di una legge rinforzata.

 

Forme e condizioni di autonomia previste

Gli ambiti materiali su cui sono attivabili le “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” sono:

Tutte le materie di potestà legislativa concorrente (di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.), si tratta delle materie più disparante inerenti, per esempio, i rapporti internazionali e con l’Unione europea e il commercio all’estero; ma anche la tutela e sicurezza del lavoro; l’istruzione e la ricerca scientifica e tecnologica; la tutela della salute, l’alimentazione e l’ordinamento sportivo; sino a protezione civile; governo del territorio e gestione porti e aeroporti civili e grandi reti di trasporto e di navigazione.

Oltre a queste, figurano alcune materie di potestà legislativa esclusiva statale:
organizzazione della giustizia di pace (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.);
norme generali sull’istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.);
tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.)

L’iniziativa della Campania

Il Consiglio regionale campano ha approvato, il 30 gennaio 2018, l’Iniziativa, ai sensi dell’art. 116, comma 3 della Costituzione, per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia della regione Campania. La risoluzione impegna il Presidente della Regione e la Giunta a “intraprendere tutte le iniziative utili al fine di avviare il percorso volto al riconoscimento di ulteriori forme e condizioni di autonomia alla regione Campania, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione” e individua le materie su cui attivare la trattativa con il Governo, ovvero: sanità; beni culturali e paesaggistici; tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; ulteriori materie “che verranno individuate nel corso del procedimento istruttorio”.